Appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges the discretionary power of the supervision court regarding probation assignment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought to review the discretionary exercise of the supervision court's powers in denying probation. The applicant argued for probation assignment, but the court noted the gravity of recent crimes, lack of reparative conduct, and the inappropriateness of the proposed work for a company under investigation. Consequently, the court ruled that such matters fall within the supervised judge's exclusive discretion and cannot be challenged in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: Appeals against supervision court decisions on probation assignment are inadmissible if they merely challenge the exercise of statutory discretion without raising specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI ROBERTO nato a SARNICO il 04/04/1974 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova, censure non consentite in sede di legittimità, perché volte a sindacare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato facendo riferimento ad una pluralità di elementi complessivamente valutati. Non solo la gravità e pluralità dei reati in esecuzione, per di più commessi in epoca recente, ma anche l'assenza di condotte riparatorie, il mancato avvio di un serio processo di revisione critica, desunto dalle relazioni atti, e l'inidoneità dell'attività lavorativa proposta perché svolta in favore di una società già coinvolta nelle indagini. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.