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Ordinanza — n. 24450/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming life sentence violates constitution due to lack of unification violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the life sentence violates constitutional rights. The appellant argued that the sentence could not be reduced under Article 78 of the Penal Code due to unification violations, while the court noted the constitutionality of the life penalty was already settled by precedent. The court ruled that legislative reforms have removed the perpetual nature of the sentence, making the constitutional challenge infounded.

Regesto Legislator

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Art. 72 cod. pen.; Art. 27, comma 3 Cost.: The life sentence is not contrary to the sense of humanity or incompatible with grace and reintegration, as legislative reforms have progressively removed its perpetual character.

Parole chiave

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life sentence constitutionality Italian Penal Code reintegration measures constitutional challenge inadmissible appeal adeguamento della pena prescrizione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 72 cod. pen.
ostandovi il disposto dell'art. 72 cod. pen.
Art. 78 cod. pen.
Art. 27, comma 3 Cost.
Richiamando la costante posizione assunta sul tema della coerenza dell'ergastolo con la finalità rieducativi della pena, prescritta dall'art. 27, comma 3, Cost.
Corte cost., n. 168 del 27 aprile 1994
La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 168 del 27 aprile 1994) che ha respinto i temi prospettati.
art. 78 cod. pen
art. 72 cod. pen
ostandovi il disposto dell'art. 72 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aquila Rico
Sez. 1, n. 43711 del 24/09/2015, A
Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito
sentenze n. 264 del 1974
(sentenze n. 264 del 1974; n.
sentenza n. 306 del 1993
sentenza n. 282 del 1989
sentenza n. 107 del 1980
sentenza n. 179 del 1973
sentenza n. 12 del 1966
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i motivi proposti sono generici denunciando censure del tutto eccentriche rispetto al contenuto dell'ordinanza impugnata Al Giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile una istanza volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione con revoca della pena dell'ergastolo per l'omessa indicazione delle violazioni da unificare, il ricorrente oppone vizi di violazione di legge, anche costituzionale, riferiti in via esclusiva alla pena dell'ergastolo già inflitta a condannato ed in corso di esecuzione dolendosi dell'impossibilità di ridurla ex art. 78 cod. pen. ostandovi il disposto dell'art. 72 cod. pen.

A quest'ultimo proposito deve essere ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aquila Rico, Rv. 267656;

Sez.1, n. 43711 del 24/09/2015, A, Rv.265074). In senso analogo - e per la manifesta infondatezza della questione posta - si è anche annotato che con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre, non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv.253430). La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 168 del 27 aprile 1994) che ha respinto i temi prospettati.

Richiamando la costante posizione assunta sul tema della coerenza dell'ergastolo con la finalità rieducativi della pena, prescritta dall'art. 27, comma 3, Cost. (sentenze n. 264 del 1974; n. 306 del 1993; n. 282 del 1989; n. 107 del 1980; n. 179 del 1973 e n. 12 del 1966) , la Consulta ha ricordato che "avuto riguardo al momento dinamico dell'applicazione della pena, il precetto TV)'' f4 costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale.., ma anche altre misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento da comprovarsi da parte del giudice..

Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa dell'ergastolo che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930". Ha concluso che i correttivi apportati dal legislatore hanno "progressivamente finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità" della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma