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Ordinanza — n. 24449/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24449/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24449/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNARUMMA PASQUALE nato a GRAGNANO il 19/12/1979 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. In diritto è pacifico che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., «all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso [...]», risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168, primo comma, cod. pen., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione in sede esecutiva, spettando al giudice dell'esecuzione accertare se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto.

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen; Ordinanza — n. 24449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Evidentemente il giudice dell'esecuzione deve essere messo nelle condizioni di accertare la situazione di fatto che milita in favore del condannato. Nel caso in verifica l'adito Tribunale ha rilevato di non aver potuto procedere a siffatto accertamento poiché l'interessato non ha allegato circcstanze fattuali in qualche modo incidenti sulla sua concreta possibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio né è comparso né ha altrimenti sollecitato l'esercizio di poteri istruttori. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom esame delle censure formali legittimazione ad agire stato di bisogno censura formulata in modo carente difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
In diritto è pacifico che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata, ai sensi dell'art. 165 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNARUMMA PASQUALE nato a GRAGNANO il 19/12/1979 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. In diritto è pacifico che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., «all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso [...]», risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168, primo comma, cod. pen., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione in sede esecutiva, spettando al giudice dell'esecuzione accertare se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto.

Evidentemente il giudice dell'esecuzione deve essere messo nelle condizioni di accertare la situazione di fatto che milita in favore del condannato. Nel caso in verifica l'adito Tribunale ha rilevato di non aver potuto procedere a siffatto accertamento poiché l'interessato non ha allegato circcstanze fattuali in qualche modo incidenti sulla sua concreta possibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio né è comparso né ha altrimenti sollecitato l'esercizio di poteri istruttori. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.