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Ordinanza — n. 24445/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24445/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSTAFA TAWFIK nato il 01/10/1987 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi proposti sono manifestameni:e infondati. La dedotta nullità derivante dall'omessa traduzione in udienza, come tutte quelle relative all'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore verificatesi nel giudizio celebrato in assenza, per quanto assolute ed insanabili, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi proposti sono manifestameni:e infondati. La dedotta nullità derivante dall'omessa traduzione in udienza, come tutte quelle relative all'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore verificatesi nel giudizio celebrato in assenza, per quanto assolute ed insanabili, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Parole chiave

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nullità procedurale procedimento in contumacia procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali decreto di non luogo a procedere effetti delle nullità

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
La dedotta nullità derivante dall'omessa traduzione in udienza, come tutte quelle relative all'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore verificatesi nel giudizio celebrato in assenza, per quanto assolute ed insanabili, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSTAFA TAWFIK nato il 01/10/1987 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi proposti sono manifestameni:e infondati. La dedotta nullità derivante dall'omessa traduzione in udienza, come tutte quelle relative all'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore verificatesi nel giudizio celebrato in assenza, per quanto assolute ed insanabili, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). La richiesta di remissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio ex art. 629-bis cod. proc. non è stata correttamente presa in esame dal giudice dell'esecuzione posto che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric Rv. 280931 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022