Italian Court dismisses appeal claiming pandemic rules violated defense rights and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims that pandemic emergency rules violated the right to defense or that procedural violations automatically constituted the crime of false accusation. The appellant argued that lawyers' refusal to attend hearings forced a denial of oral discussion, while the state contended these were generic arguments lacking specific critique. The court ruled that such procedural irregularities do not independently satisfy the elements of the criminal offense and dismissed the appeal as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.P.R. n. 159 del 2011; Art. 111 Cost.; The mere violation of procedural prescriptions regarding oral discussion or defense rights during pandemic emergency measures does not, by itself, constitute the crime of false accusation without specific development of logical flaws in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTA ONOFRIO nato a MOTTOLA il 29/04/1971 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato posto che nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai compel:enti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01);
Ritenuto che gli ulteriori tre motivi sono generici o comunque manifestamente infondati limitandosi o a denunziare violazioni di legge sul presupposto erroneo che la violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non sia da sola sufficiente ad integrare il contestato reato di cui all'art. 75, comma 2, d.P.R. n. 159 del 2011 o a prospettare astrattamente vizi logici della motivazione, sia in tema di configurabilità del reato sia in tema di trattamento sanzionatorio, senza sviluppare critiche specifiche al percorso argomentativo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.