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Ordinanza — n. 24441/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA HASAN nato il 12/03/1980 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo propone censure generiche e, comunque, manifestamente infondate. Rilevato che l'ordinanza impugnata ha fondato la decisione sfavorevole sull'assenza di adesione all'opera di rieducazione, evidenziando che il condannato in epoca successiva ai semestri in valutazione (fino al 21 agoste 2006 e dal 2008 al 2011), una volta ritornato in libertà si era reso irreperibile, rendendo di conseguenza impossibile la celebrazione di molti processi, per tale ragione sospesi, ed aveva commesso reati, come si desume dalle sentenze irrevocabili per reati in materia di stupefacenti commessi in modo professionale per un lungo periodo di tempo (2008), o comunque condotte sintomatiche della mancata partecipazione all'opera di rieducazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità penale, come dimostrato dai fatti oggetto delle pendenze giudiziarie autonomamente apprezzati.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). In quest'ottica, il comportamento del condannato, pur posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego sennpreché costituisca anch'esso espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv, 256694). Ritenuto che la difesa ricorrente si è limitata ad opporre contestazioni generiche senza nemmeno prospettare l'insussistenza dei fatti denunziati ma predicandone l'irrilevanza per ragioni meramente processuali che non rilevano se non nei giudizi di cognizione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riabilitazione assistenza riabilitativa inadempimento reiterato successo d'integrazione ripristino delle prestazioni d'invalidità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA HASAN nato il 12/03/1980 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo propone censure generiche e, comunque, manifestamente infondate. Rilevato che l'ordinanza impugnata ha fondato la decisione sfavorevole sull'assenza di adesione all'opera di rieducazione, evidenziando che il condannato in epoca successiva ai semestri in valutazione (fino al 21 agoste 2006 e dal 2008 al 2011), una volta ritornato in libertà si era reso irreperibile, rendendo di conseguenza impossibile la celebrazione di molti processi, per tale ragione sospesi, ed aveva commesso reati, come si desume dalle sentenze irrevocabili per reati in materia di stupefacenti commessi in modo professionale per un lungo periodo di tempo (2008), o comunque condotte sintomatiche della mancata partecipazione all'opera di rieducazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità penale, come dimostrato dai fatti oggetto delle pendenze giudiziarie autonomamente apprezzati.

Ritenuto che tali valutazioni, plausibili in fatto, sono anche ineccepibili sul piano giuridico posto che la giurisprudenza di questa Corte, anche in epoca recente, ha precisato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;

Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). In quest'ottica, il comportamento del condannato, pur posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego sennpreché costituisca anch'esso espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv, 256694). Ritenuto che la difesa ricorrente si è limitata ad opporre contestazioni generiche senza nemmeno prospettare l'insussistenza dei fatti denunziati ma predicandone l'irrilevanza per ragioni meramente processuali che non rilevano se non nei giudizi di cognizione.

Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24