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Ordinanza — n. 24439/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges only factual reasoning, not legal logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it solely complained about the factual reasoning used to establish criminal liability. The appellant argued the lower court's motivation was illogical, but the court found the evidence of the defendant's direct participation in setting fires to salvage metal sufficient. Consequently, the appeal was rejected as it constituted mere factual grievances rather than a challenge to the legal logic of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation based solely on the factual reasoning of the lower court is inadmissible, as it constitutes a mere complaint on facts rather than a challenge to the legal logic of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reasoning challenge legal logic requirement mere factual complaint Cassazione ordinanza incendio colposo danni da incendio prodotto infiammabile

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE GIANLUCA nato a CATANIA il 04/06/1984 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di incendio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che, nella sostanza sollecitano, un diverso apprezzamento delle prove da sovrapporre a quello non manifestamente illogico dei giudici del merito. La Corte distrettuale, aderendo criticamente alle conformi valutazioni del Tribunale e seguendo un percorso mutazionale razionale ed aderente alle evidenze probatorie, ha ritenuto adeguatamente accertata la colpevolezza dell'imputato a prescindere dalla circostanza che il veicolo visto nei pressi del terreno utilizzato per incendiare elettrodomestici da un testimone, nei giorni precedenti al controllo dei Carabinieri da cui ha preso avvio il procedimento, fosse lo stesso rinvenuto nella disponibilità dell'imputato e del correo.

E stato, infatti, ritenuto decisivo, ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'allontanamento di Fiore dal terreno in cui era stato appiccato l'incendio, ancora attivo, con evidenti tracce della sua personale e diretta partecipazione all'attività di combustione degli elettrodomestici accasatati proprio allo scopo di eliminare con le fiamme le parti in plastica ed in gomma ed estrarre ferro, lamiera e rame. Rilevato, pertanto, l'unico motivo proposto, che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 202