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Ordinanza — n. 24438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDROTTI CHRISTIAN nato a VERONA il 09/10/1973 avverso l'ordinanza del 28/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA Llato avviso ang-ria—r--tí; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; n E CONSIDERATO IN DIRJETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modific:ato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza. E' pacifico, infatti, che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza. (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01). Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.

Parole chiave

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incompetenza territoriale conflitto di giurisdizioni categorie di competenza proroga di competenza competenze esclusive motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDROTTI CHRISTIAN nato a VERONA il 09/10/1973 avverso l'ordinanza del 28/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA Llato avviso ang-ria—r--tí; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; n

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRJETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modific:ato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso dichiarazione di incompetenza. E' pacifico, infatti, che in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza. (da ultimo, Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 -- 01). Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.