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Ordinanza — n. 24436/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24436/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24436/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL PASQUALE nato a MAGENTA il 14/04/1974 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di BRESCIA( dato visole parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; E CONSIDERATO IN DIRHTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso provvedimento non ricorribile per cassazione. E' pacifico, infatti, che non sia impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria (da ultimo, Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145 - 01). Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24436/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.

Parole chiave

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pena privativa della libertà mantenimento della carcerazione preventiva capacità di subire la carcerazione carcerazione in diritto degli stranieri carcerazione cautelativa misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL PASQUALE nato a MAGENTA il 14/04/1974 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di BRESCIA( dato visole parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRHTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarata inammissibile perché proposta avverso provvedimento non ricorribile per cassazione. E' pacifico, infatti, che non sia impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria (da ultimo, Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145 - 01). Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.