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Ordinanza — n. 24434/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds under Art. 448, para. 2-bis of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a review of the sentencing decision's motivation, but the Court held that such defects no longer constitute a valid ground for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The grounds for a cassation appeal against a sentencing judgment are strictly limited to the expression of the defendant's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the facts, and illegality of the penalty or security measure, excluding defects in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Criminal Procedure Code defect of reasoning sentencing judgment review legal qualification error rinuncia al dibattimento orale procedura orale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modific:ato dalla legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che non si sottrae all'inammissibilità il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che non si sottrae all'inammissibilità il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI MAR30 nato il 17/04/1987 avverso la sentenza del 30/03/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; " k64(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modific:ato dalla legge n. 103 del 2017 - in quanto proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. che legittima il pubblico ministero e l'imputato a ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ritenuto che non si sottrae all'inammissibilità il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2