Ordinanza — n. 24433/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GIUSEPPE nato a MILANO il 06/12/1965 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta l'interpretazione dell'art.22 cod. pen. legittimante l'amministrazione penitenziaria a denegare discrezionalmente la richiesta del detenuto condannato all'ergastolo di ubicazione in cella singola - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base la quale l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non è oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena è stgita implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta l'interpretazione dell'art.22 cod. pen. legittimante l'amministrazione penitenziaria a denegare discrezionalmente la richiesta del detenuto condannato all'ergastolo di ubicazione in cella singola - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base la quale l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non è oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena è stgita implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GIUSEPPE nato a MILANO il 06/12/1965 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta l'interpretazione dell'art.22 cod. pen. legittimante l'amministrazione penitenziaria a denegare discrezionalmente la richiesta del detenuto condannato all'ergastolo di ubicazione in cella singola - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base la quale l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non è oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena è stgita implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti.
Non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali (Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, Rv. 250235 - 01; Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270578 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.