Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GIUSEPPE nato a MILANO il 06/12/1965 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta l'interpretazione dell'art.22 cod. pen. legittimante l'amministrazione penitenziaria a denegare discrezionalmente la richiesta del detenuto condannato all'ergastolo di ubicazione in cella singola - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base la quale l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non è oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena è stgita implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta l'interpretazione dell'art.22 cod. pen. legittimante l'amministrazione penitenziaria a denegare discrezionalmente la richiesta del detenuto condannato all'ergastolo di ubicazione in cella singola - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base la quale l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non è oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena è stgita implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti.

Parole chiave

Generato dall'IA
regime penitenziario detenzione in stato d'isolamento diritti del detenuto individualizzazione della commisurazione penale pena privativa della libertà sussidio per le spese di soggiornante settimanale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GIUSEPPE nato a MILANO il 06/12/1965 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta l'interpretazione dell'art.22 cod. pen. legittimante l'amministrazione penitenziaria a denegare discrezionalmente la richiesta del detenuto condannato all'ergastolo di ubicazione in cella singola - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base la quale l'isolamento notturno del condannato all'ergastolo non è oggetto di un diritto soggettivo, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena è stgita implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti.

Non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali (Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, Rv. 250235 - 01; Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270578 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.