Italian court dismisses appeal as it attempts new merit review of habitual offender detention measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a new evaluation of the merits regarding the detention measure. The appellant argued against the Tribunal's finding of habitual delinquency and social danger, but the court noted this constituted an impermissible re-litigation of facts already assessed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal order is inadmissible if it attempts to provoke a new evaluation of the merits regarding the prerequisites for the security measure, as the tribunal has already critically assessed the facts and legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOPROMADZE ZVIADI nato il 31/10/1988 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRHTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato perché non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di conformemente alle risultanze processuali. Il Tribunale, criticamente condividendo il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ha ritenuto sussistenti i presupposti applicativi della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro previa declaratoria di delinquenza abituale, formulando una prognosi di attuale pericolosità sociale del detenuto.
Le censure del ricorrente aggrediscono quest'ultimo punto che tuttavia resiste ai rilievi non potendosi considerare manifestamente illogica la va lorizzazione quale elemento sintomatico del pericolo di reiterazione la consumazione da parte del condannato di ulteriore condotte criminose in epoca successiva' all'illecito ritorno nel territorio nazionale dopo l'espulsione a titolo di sanzione sostituiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.