Italian Court dismisses appeal against revocation of probation due to new criminal conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to revoke the defendant's probation. The defendant argued against the revocation, but the court found the single new offense of assault and repeated schedule violations sufficiently grave to invalidate the original favorable prognosis. Consequently, the court ruled that the lower tribunal's discretionary assessment of the defendant's untrustworthiness was legally sound and required no further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 comma 11 Ord. peri; A single serious violation of probation conditions may justify revocation if it renders the original favorable prognosis invalid, without requiring a prior judicial finding on the same facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE PAOLO nato a LEGNANO il 09/04/1983 avverso l'ordinanza del 04/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; I.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 Ord. peri, l'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. E' la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, cori valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non appare manifestamente illogica neanche laddove ha ritenuto le peraltro limitate circostanze favorevoli allegate dall'affidato recessive rispetto alla obiettiva gravità della condotta temuta in costanza di misura (ripetute violazioni dell'orario di rientro nell'abitazione, denuncia per aggressione, disturbo arrecato a più esercizi commerciali), e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità.
La medesima condotta inosservante del programma di affidamento è stata, altrettanto plausibilmente, posta a fondamento della totale inaffidabilità del condannato all'ammissione a qualunque altra misura alternativa, a cominciare dalla detenzione domiciliare. Ritenuto che l'ordinanza impugnata, frutto della completa e lineare considerazione delle evidenze disponibili, resiste, dunque, alle censure difensive in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione della richiesta del condannato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. •
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 f