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Ordinanza — n. 24427/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, citing lack of specific legal defects in expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant merely hypothesized a discrepancy between the notified document and the original without contesting the issuing authority or other legitimacy defects. The court rejected this generic argument, noting that the criminal judge must verify the legality of the expulsion decree, and since no specific vitiating factors were proven, the appeal failed.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The criminal appeal must be specific; a generic allegation of document discrepancy without contesting the issuing authority or other legitimacy defects renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility expulsion order legality generic appeal rejection document discrepancy hypothesis procedural defect requirement inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006
Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006 P.G.
Sez. 1, n. 12365 del 15/03/2007
234074, Sez. 1, n. 12365 del 15/03/2007, P.G.
Sez. 1, n. 5955 del 04/02/2009
237347 e Sez. 1, n. 5955 del 04/02/2009, P.G.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAKA EMILJANA nato il 21/08/1976 avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Il giudice penale è tenuto a verificare la legalità, formale e sostanziale, del decreto di espulsione con la conseguenza che, ove rilevi l'esistenza di un vizio di legittimità, l'inosservanza dell'ordine di allontanamento non integra il reato contestato (cfr. Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006 P.G. in proc. hado, Rv. 234074, Sez. 1, n. 12365 del 15/03/2007, P.G. in proc. IBuli, Rv. 237347 e Sez. 1, n. 5955 del 04/02/2009, P.G. in proc.

Ghaninni, Rv. 24:3229) Il ricorrente, tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si è limitato a ipotizzare la non conformità all'originale dell'atto notificato all'imputata, non presente in atti né allegato in questa sede, senza contestare la provenienza dall'ufficio pubblico che l'ha emesso o altri vizi di legittimità mai fatti valere dinnanzi al competente giudice amministrativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.