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Ordinanza — n. 24424/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for human trafficking and association for generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The defendants argued violations of law regarding their participation in the crime and the application of aggravating circumstances. The court rejected these generic complaints because they merely repeated arguments from the appellate stage without new critical analysis of the intercepted evidence proving their role in facilitating illegal migration.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; generic reiteration of lower court arguments without new evidence or analysis renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds human trafficking association for delinquency procedural costs intercepted evidence participation in crime frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
C. Cost. n. 186 del 2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
d.lgs. n. 286 del 1998
d), d.lgs. n. 286 del 1998.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. Cost. n. 186 del 2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCO CHANDRAKUMAR MARY AMALANAYAKI nato il 16/05/1965 ANTHIRESU BOSCO CHANDRAKUMAR nato il 12/02/1957 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. la Corte di appello di Palermo con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva riconosciuto Bosco Chandrakunnar Mary Amalanayaki e Anthiresu Bosco Chandrakumar colpevoli del reato di associazione a delinquere nonché dei reati fine previsti dall'art. 12, commi 1 e 3 lett. d), 3 bis e 3 ter lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati sviluppando due motivi con cui denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione alla ritenuta condotta partecipativa - qualificata come concorso esterno in contrasto coi principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata che postulano una reale efficacia condizionante della condotta atipica, oltre che la consapevolezza di ogni associato circa la sussistenza dell'associazione - sia in relazione alle ritenute aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure ripropongono, per di più in termini generici, le medesime questioni già evidenziate nell'atto di appello senza confortarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale che, sulla scorta del compendio intercettativo, minuziosamente esaminato, ha chiarito che gli odierni ricorrenti avevano consentito il perseguimento del fine illecito comune degli associati attraverso un costante rapporto utile a rafforzare l'operatività del sodalizio. I Bosco, infatti, avevano in più occasioni svolto un'intensa attività di mediazione con i cittadini tamil interessati a trasferirsi illegalmente in Europa, raccogliendone le richieste e portandole a conoscenza dei correi, Jerade e Ananthakumar, i quali, concluse le trattative, avevano organizzato il viaggio e l'ingresso illegale (pagg. 16 e seg.).

Quanto alle aggravanti, sono state evidenziante per ciascuna di esse gli elementi costitutivi (pag. 20 e seg.) attraverso il puntuale riferimento alle conversazioni intercettate che avevano disvelato il coinvolgimento di più di tre persone, l'uso di documenti falsi ed il fine di profitto desunto dalle somme di denaro elargite agli odierni ricorrenti dall'organizzazione per compensare l'attività di mediazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma