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Ordinanza — n. 24423/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against exclusion of leniency due to multiple unreported firearms and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request for leniency based on the particular triviality of the offense. The court found the lower court's refusal justified by the defendant's prior criminal record and the specific gravity of moving four unreported firearms, which created a concrete danger. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must evaluate the particular triviality of the offense by considering the defendant's personal history and the specific factual circumstances, such as the number of unreported weapons, to determine if the danger was sufficiently mitigated.

Parole chiave

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exclusion of leniency particular triviality unreported firearms prior criminal record procedural inadmissibility violazioni della legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 131 bis cod. pen
Il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICENZIATO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/12/1949 avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe, ha riconosciuto Giuseppe Licenziato colpevole del reato di cui agli artt. 38 e 17 T.U.L.P.S. e lo ha condannato alla pena di euro 120,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ricorre Licenziato, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui si duole dell'apparenza o comunque dell'illogicità della motivazione posta a songo della decisione di denegare la concessione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto 3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen. non solo per la personalità negativa dell'imputato, già condannato in passato per reato sia pure differenti da quello per cui si procede, ma .soprattutto per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche ma sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia dal numero di armi da sparo il cui spostamento non era stato denunciato all'autorità di pubblica sicurezza (quattro) con evidente aumento del pericolo.

Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 24 feb