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Ordinanza — n. 24421/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to concretely address the trial court's reasoning on social reintegration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gjepali Betim's appeal against the Florence Supervision Tribunal inadmissible. The appellant argued that the lower court erred by treating a lack of employment as an absolute barrier to probation, ignoring favorable indicators. The court rejected this because the appeal failed to concretely identify positive elements to counter the tribunal's specific findings on the lack of a reliable reintegration path.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a supervision tribunal's refusal of probation is inadmissible if the appellant merely lists abstract favorable factors without concretely addressing the specific reasons for the denial, such as the lack of a verified reintegration plan.

Parole chiave

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probation appeal inadmissibility supervision tribunal reasoning concrete argumentation requirement social reintegration plan cassation procedural rules disponibilità al collocamento garanzia di un'attività irreprensibile lavoro a titolo di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 Ord. pen.
Propone ricorso per cassazione Gjepali Betim, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. nonché difetto di motivazione.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJEPALI BETIM nato il 16/07/1971 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato la domanda con cui Gjepali Betim aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Propone ricorso per cassazione Gjepali Betim, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. nonché difetto di motivazione. Il Tribunale - secondo il ricorrente - ha erroneamente ritenuto che l'assenza di adeguata attività lavorativa costituisca, da sola, condizione ostativa all'accoglimento del beneficio, pur a fronte di molteplici indicatori favorevoli al condannato.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La censura non solo si limita a prospettare la sussistenza di elementi postivi di valutazione in grado di sopperire all'assenza di attività lavorativa senza nemmeno indicarli in concreto, ma non si confronta nemmeno con il nucleo centrale dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che ha ancorato, più in radice, la decisione sfavorevole al mancato avvio, alla luce delle valutazioni espresse dall'UEPE, di un percorso di risocializzazione affidabile e della mancata indicazione di attività risocializzanti alternative a quella lavorativa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 24 febbraio