Italian court dismisses appeal regarding alternative measures for suspended sentence due to procedural defects and lack of cooperation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Deloire's appeal inadmissible, ordering her to pay legal fees and a fine. Deloire challenged the lower court's rejection of alternative measures like community service, alleging improper notice procedures and lack of investigative activity. The court ruled that notifications were validly served to her lawyer due to her absence and failure to communicate a new address, and her uncooperative stance justified the negative prognosis for alternative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 3 c.p.p.; Art. 161, commi 4 e 5 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defendant fails to demonstrate the necessity of alternative measures and obstructs the investigative process by remaining unreachable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELOIRE ANNA nato a ROMA il 26/01/1981 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe è stata respinta la richiesta Con cui Anna Deloire chiedeva l'applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare in relazione alla pena di mesi 4 di arresto inflittale con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 22 ottobre 2016.
2. Propone ricorso la condannata lamentando violazione dell'art. 666, comma 3, in relazione all'art. 161, commi 4 e 5, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Deduce difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza e omesso svolgimento della necessaria attività istruttoria.
3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale, come si evince dalla dagli atti di causa possibile, consultabili anche in sede di legittimità sante la natura processuale dei rilevi sollevati, ha correttamente considerato regolari le notifiche eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'accertato allontanamento della destinataria dal luogo indicato come domicilio eletto e dell'omessa comunicazione del nuovo domicilio (cfr. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 Tuppi, Rv. 271772 secondo cui «l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso ill difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.»).
Altrettanto correttamente la prognosi negativa sull'adeguatezza di qualunque misura è stata fondata sul dato pacifico che l'interessata, anziché dimostrare la necessaria collaborazione per lo svolgimento dell'attività istruttoria, si era resa irreperibile (ex plurimis Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falo, Rv. 276191).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 2