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Ordinanza — n. 23968/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23968/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23968/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Minervino Biagio, nato a San Gennaro Vesuviano il 28.11.1995 avverso la sentenza del 27 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo del ricorso espone censure manifestamente infondate perché deduce l'illegittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui esclude la verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sebbene, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (così Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23968/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui esclude la verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sebbene, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (così Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione censure procedurali motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione procedura di ricusazione soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
6 e 7 CEDU, nella parte in cui esclude la verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sebbene, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Minervino Biagio, nato a San Gennaro Vesuviano il 28.11.1995 avverso la sentenza del 27 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il primo motivo del ricorso espone censure manifestamente infondate perché deduce l'illegittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui esclude la verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sebbene, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione (così Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi;

Rv. 281182-01); Considerato che il secondo motivo del ricorso espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta, in sostanza, difetto di motivazione con riguardo all'indicazione della insussistenza dei presupposti per pronuncia di sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44k, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022