Ordinanza — n. 23962/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. El Bachar Abdelghani, nato in Marocco il 27.07.1981 2. Arjoune Naoufel, nato in Tunisia il 10.10.1989 3. Sallam Abdelghani, nato in Marocco il 20.01.1983 avverso la sentenza del 19 febbraio 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che i ricorsi, proposti con un unico atto, articolato in unico motivo, comune a tutti i ricorrenti, espongono censure diverse da quelle consentite, perché contestano il vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per pronuncia di una sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formulano doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23962/2022 — snpen · Corte di Cassazione: El Bachar Abdelghani, nato in Marocco il 27.07.1981 2. Arjoune Naoufel, nato in Tunisia il 10.10.1989 3. Sallam Abdelghani, nato in Marocco il 20.01.1983 avverso la sentenza del 19 febbraio 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che i ricorsi, proposti con un unico atto, articolato in unico motivo, comune a tutti i ricorrenti, espongono censure diverse da quelle consentite, perché contestano il vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per pronuncia di una sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formulano doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. El Bachar Abdelghani, nato in Marocco il 27.07.1981 2. Arjoune Naoufel, nato in Tunisia il 10.10.1989 3. Sallam Abdelghani, nato in Marocco il 20.01.1983 avverso la sentenza del 19 febbraio 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che i ricorsi, proposti con un unico atto, articolato in unico motivo, comune a tutti i ricorrenti, espongono censure diverse da quelle consentite, perché contestano il vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per pronuncia di una sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formulano doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden