Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and improper grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Kapo Norend inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for drug transport and possession, arguing errors in fact qualification and lack of motivation regarding his awareness of the drugs. The court rejected these claims because the distinction between transport and importation was legally irrelevant, and the appeal raised issues not permitted under the specific procedural rules for sentencing appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 441, comma 2-bis, e art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments must strictly adhere to admissible grounds; appeals lacking specificity or raising issues outside permitted categories are declared inadmissible.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Kapo Norend, nato in Albania il 08.06.1973 avverso la sentenza del 24 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Aosta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure: -) in parte prive di specificità, perché contesta l'erronea qualificazione del fatto in termini di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, invece che di importazione della medesima, sebbene si tratti di distinzione irrilevante, siccome non sono in discussione né l'identità materiale del fatto, né le conseguenze giuridiche dello stesso, comunque fissate dall'art. 73, comma IL , d.P.R. n. 309 del 1990; -) in parte diverse da quelle consentite, perché contesta l'accertamento in ordine alla consapevolezza della detenzione della droga, e, quindi, pone un problema di correttezza della motivazione, sebbene si tratti di sentenza d applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, con riguardo a tale profilo, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 441e comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden