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Ordinanza — n. 23960/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23960/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aiya Patrick Trues, nato in Nigeria il 23.11.1997 avverso la sentenza del 13 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, e che contestano l'assenza di efficacia drogante della sostanza sequestrata e per la quale è stata pronunciata condanna a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'assenza di offensività della condotta, espongono censure diverse da quelle consentite, perché non proposte con i motivi di appello, e, quindi, anche in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23960/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'assenza di offensività della condotta, espongono censure diverse da quelle consentite, perché non proposte con i motivi di appello, e, quindi, anche in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup sostanze soggette a restrizione pericolo di traffico di stupefacenti test sul consumo di droga
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Aiya Patrick Trues, nato in Nigeria il 23.11.1997 avverso la sentenza del 13 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, e che contestano l'assenza di efficacia drogante della sostanza sequestrata e per la quale è stata pronunciata condanna a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché l'assenza di offensività della condotta, espongono censure diverse da quelle consentite, perché non proposte con i motivi di appello, e, quindi, anche in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente