Ordinanza — n. 23957/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Mazzotta Bruno, nato a Curinga il 27.11.1948 2. Mazzotta Domenico, nato a Lamezia Terme il 09.10.1994 avverso la sentenza del 21 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Domenica Mazzotta, che contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite e prive di specificità, perché deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata (cfr., specificamente, pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23957/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e mirando ad un diverso apprezzamento degli stessi; Ritenuto che pure l'unico motivo di ricorso di Bruno Mazzotta, contestante anch'esso la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74, gomma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite e prive di specificità, perché deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata (cfr., specificamente, pag.
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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Mazzotta Bruno, nato a Curinga il 27.11.1948 2. Mazzotta Domenico, nato a Lamezia Terme il 09.10.1994 avverso la sentenza del 21 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Domenica Mazzotta, che contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite e prive di specificità, perché deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata (cfr., specificamente, pag.
6) e mirando ad un diverso apprezzamento degli stessi; Ritenuto che pure l'unico motivo di ricorso di Bruno Mazzotta, contestante anch'esso la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 74, gomma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite e prive di specificità, perché deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata (cfr., specificamente, pag.
3) e mirando ad un diverso apprezzamento degli stessi; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. H. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Cons