Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking credibility rather than evidence evaluation legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the prosecutor's appeal against the acquittal inadmissible. The appellant argued the trial court improperly evaluated the credibility of the drug buyer's testimony, but the court found this constituted an attack on credibility rather than a challenge to the legality of evidence assessment. Consequently, the appeal was rejected because the grounds did not meet the strict requirements for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals against acquittals are inadmissible if they merely contest the credibility of witnesses or the overall weight of evidence rather than alleging a violation of legal rules governing evidence evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di Moretti Massimiliano, nato a Roma il 21.12.1975 avverso la sentenza del 10 aprile 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale constest assoluzione dell'imputato dall'accusa di cessione di marijuana per un prezzo di 5,00 euro, espone censure diverse da quelle consentite, perché deduce l'illegittimità della valutazione delle prove, siccome non considerate nel loro complesso, ma, in concreto, mira ad un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni, ritenute inaffidabili, del soggetto che aveva affermato di aver acquistato la droga, e ad un diverso apprezzamento del compendio istruttorio, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ispirata a criteri valutativi delle prove non contrastanti con massime di esperienza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che tali statuizioni sono previste dall'art.616 cod. proc. pen. solo se il ricorso è proposto da una parte privata; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente