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Ordinanza — n. 23954/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming omitted social marginality and drug quantity factors in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Ghidoni Claudio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider his social marginality, cooperative behavior, and the small amount of drugs found. The court rejected these claims because the first-instance judges had already explicitly weighed these factors and justified the sentence based on the drug quantity and the appellant's multiple prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must adhere to specific grounds of objection, and courts are not required to re-evaluate facts already expressly considered and justified by the lower court in the original sentencing decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing motivation review drug quantity sentencing social marginality factor cooperative behavior defense prior criminal records Cassazione ordinanza commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ghidoni Claudio, nato a Brescia il 27.11.1973 avverso la sentenza del 2 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il motivo di ricorso, il quale contesta la correttezza della motivazione in ordine alla pena irrogata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite, perché deduce l'omessa considerazione dello stato di marginalità sociale dell'imputato, del comportamento collaborativo del medesimo e dell'esiguità della droga rinvenuta, circostanze già espressamente apprezzate dai giudici di merito prima di individuare una pena base di pochissimo superiore al minimo edittale, in quanto pari a nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, per di più puntualmente giustificata in ragione non solo del quantitativo di sostanza stupefacente I: sequestrata, ma anche della pluralità dei precedenti penali, sia specifici sia per ulteriori gravi reati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside