Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding evidence misrepresentation after second instance conclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Celozzi inadmissible due to a lack of specific grounds. Celozzi challenged the trial court's handling of evidence concerning his conviction for crimes under the 1990 Drug Law and the 1975 Law on Illegal Immigration, but failed to identify which specific evidence was misinterpreted. The court rejected the appeal because the second instance proceedings had already concluded, and the appeal lacked the necessary precision to address the alleged errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a second-instance judgment must specify the exact evidence misinterpreted; generic complaints without identifying omitted or distorted proof are inadmissible after the trial concludes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Celozzi Francesco, nato a Torre Annunziata il 25.09.1981 avverso la sentenza del 15 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, formula censure prive di specificità, perché contesta il travisamento della prova in tema di giudizio di colpevolezza dell'imputato, condannato per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché all'art. 4, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975, senza precisare quale sia la prova omessa, per di più dopo l'avvenuta definizione del procedimento in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con rinuncia a motivi diversi da quelli concernenti la determinazione della pena e il riconoscimento della continuazione con altro reato oggetto di separato giudizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente