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Ordinanza — n. 23952/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper qualification of facts under tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Martina Schantal Santoro inadmissible. The appellant contested the lower court's application of Article 73, paragraph 5, of the Tax Code, arguing it should have been paragraph 4 because part of the substance was for personal use. The court rejected these grievances as they did not align with the procedural requirements for appeals in private prosecution cases.

Regesto Legislator

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Art. 44 comma 2-bis, e 610 comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals in private prosecution cases must strictly adhere to statutory grounds, and grievances regarding factual qualification that do not fit permissible categories are inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution appeal factual qualification error procedural inadmissibility tax code application Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73 comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Santoro Martina Schantal, nata a Roma il 07.04.2000 avverso la sentenza del 20 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta la mancata qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che una parte della sostanza doveva ritenersi destinata ad uso personale, e, quindi, vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44 cornma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigli