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Ordinanza — n. 23951/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug sentencing, ruling arguments regarding quantity and leniency are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Chebil Haythem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the sentence and the denial of generic mitigating circumstances, arguing that the court improperly valued the drug quantity and quality while ignoring his cooperation. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly identified 103 doses of cocaine and that a brief reference to decisive elements is sufficient to deny leniency under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate that the first-instance judgment omitted decisive elements required to deny generic mitigating circumstances, as a mere reference to relevant facts suffices for such a determination.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing generic mitigating circumstances drug quantity valuation cooperation leniency Corte di Cassazione appeal inadmissible appeal penal code provisions attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Chebil Haythem, nato in Tunisia il 16.06.1996 avverso la sentenza del 5 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; Ritenuto che i due motivi di ricorso, i quali contestano la correttezza della motivazione in ordine alla pena irrogata ed al diniego delle circ:ostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, perché deducono la valorizzazione di quantità e qualità della droga rinvenuta, la mancata considerazione della collaborazione prestata dall'imputato, e l'apprezzamento degli stessi dati (gravità del reato e precedenti specifici dell'imputato) più volte e sempre con effetti sfavorevoli per l'imputato, a fronte di una sentenza impugnata la quale evidenzia la possibilità di trarre dalla sostanza sequestrata 103 dosi di cocaina, e in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati secondo i quali, da un lato, per escludere la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e, per altro verso, i medesimi elementi possono essere apprezzati ai fini sia della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia del diniego degli altri benefici di legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr