Ordinanza — n. 23948/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pennacchio Gennaro, nato a Maddaloni il 10.07.1984 avverso la sentenza delll dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, espongono censure diverse da quelle consentite, perché contestano scelte in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, inflitto in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990„ in particolare con riferimento alla entità della riduzione della pena in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento apportato a titolo di continuazione, senza evidenziare vizi logici o giuridici, per di più stabilite in specifico accoglimento del concordato proposto dall'imputato per la definizione del procedimento in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23948/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990„ in particolare con riferimento alla entità della riduzione della pena in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento apportato a titolo di continuazione, senza evidenziare vizi logici o giuridici, per di più stabilite in specifico accoglimento del concordato proposto dall'imputato per la definizione del procedimento in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pennacchio Gennaro, nato a Maddaloni il 10.07.1984 avverso la sentenza delll dicembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, espongono censure diverse da quelle consentite, perché contestano scelte in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, inflitto in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990„ in particolare con riferimento alla entità della riduzione della pena in conseguenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento apportato a titolo di continuazione, senza evidenziare vizi logici o giuridici, per di più stabilite in specifico accoglimento del concordato proposto dall'imputato per la definizione del procedimento in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente