Ordinanza — n. 23946/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Soccio Antonio, nato a San Marco in Lamis il 29.05.1997 avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite perché, in concreto, critica la eccessiva valorizzazione dell'elemento ponderale ai fini indicati, quindi vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23946/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite perché, in concreto, critica la eccessiva valorizzazione dell'elemento ponderale ai fini indicati, quindi vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Soccio Antonio, nato a San Marco in Lamis il 29.05.1997 avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentite perché, in concreto, critica la eccessiva valorizzazione dell'elemento ponderale ai fini indicati, quindi vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto, sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente