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Ordinanza — n. 23945/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23945/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23945/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Natale Corrado, nato a Ragusa il 15.06.1985 avverso la sentenza del 10 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione sia in ordine alle doglianze formulate in sede di appello in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia in ordine all'entità della riduzione di pena applicata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato, perché deduce l'eccessiva valorizzazione del dato quantitativo, sebbene questo legittimamente può essere posto a base della indicata conclusione, e, nella specie, attiene a sostanza da cui erano complessivamente ricavabili almeno 204 dosi medie singole, nonché in parte privo di specificità, in quanto non si confronta con gli ulteriori elementi indicati in sentenza, quali l'essersi avvalso di una staffetta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23945/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia in ordine all'entità della riduzione di pena applicata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato, perché deduce l'eccessiva valorizzazione del dato quantitativo, sebbene questo legittimamente può essere posto a base della indicata conclusione, e, nella specie, attiene a sostanza da cui erano complessivamente ricavabili almeno 204 dosi medie singole, nonché in parte privo di specificità, in quanto non si confronta con gli ulteriori elementi indicati in sentenza, quali l'essersi avvalso di una staffetta;

Parole chiave

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gravità della pena traffico aggravato di stupefacenti pena sproporzionata sanzione penale restrizioni quantitative uso sproporzionato della forza
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Natale Corrado, nato a Ragusa il 15.06.1985 avverso la sentenza del 10 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione sia in ordine alle doglianze formulate in sede di appello in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia in ordine all'entità della riduzione di pena applicata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestamente infondato, perché deduce l'eccessiva valorizzazione del dato quantitativo, sebbene questo legittimamente può essere posto a base della indicata conclusione, e, nella specie, attiene a sostanza da cui erano complessivamente ricavabili almeno 204 dosi medie singole, nonché in parte privo di specificità, in quanto non si confronta con gli ulteriori elementi indicati in sentenza, quali l'essersi avvalso di una staffetta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden