Ordinanza — n. 23944/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Radouani Kamal, nato in Marocco il 17.03.1994 avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata disapplicazione della recidiva e l'erronea determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed agli aumenti apportati a titolo di continuazione, è privo di specificità, perché carente di qualunque indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23944/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed agli aumenti apportati a titolo di continuazione, è privo di specificità, perché carente di qualunque indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento;
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Radouani Kamal, nato in Marocco il 17.03.1994 avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata disapplicazione della recidiva e l'erronea determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed agli aumenti apportati a titolo di continuazione, è privo di specificità, perché carente di qualunque indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consiglier