Ordinanza — n. 23943/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Macchitella Mirko, nato a Taranto 1'11.04.1979 avverso la sentenza del 10 novembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 coi proc. pen., posta a base della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentiteti riferisce a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44k, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; i() 71( Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 23943/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 coi proc. pen., posta a base della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentiteti riferisce a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44k, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; i() 71( Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Macchitella Mirko, nato a Taranto 1'11.04.1979 avverso la sentenza del 10 novembre 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 coi proc. pen., posta a base della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, espone censure diverse da quelle consentiteti riferisce a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44k, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; i() 71( Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente