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Ordinanza — n. 23941/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds in criminal liability declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23941/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zizza Giovan Battista inadmissible due to a lack of specificity in the grounds presented. The appellant challenged the court's declaration of criminal liability for offenses under Articles 110, 544-quater, and 650 of the Penal Code but failed to articulate the necessary legal reasons and factual elements supporting the annulment request. Consequently, the court ruled that the appeal does not meet the procedural requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the claim and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the legal and factual grounds supporting the request for annulment and the evidence relied upon.

Parole chiave

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lack of specificity criminal liability declaration procedural admissibility appeal grounds Italian Penal Code gara d'appalto infruttuosa garanzia di un'attività irreprensibile oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zizza Giovan Battista, nato a Palermo il 16.10.1984 avverso la sentenza del 10 dicembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione cli responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 544-quater e 650 cod. pen., è privo di specificità perché omette di enunciare sia le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento, sia le prove delle quali si deduce l'erronea valutazione.A 4 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente