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Ordinanza — n. 23909/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23909/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID ADIL nato il 04/02/1985 avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di PAVIA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; n OSSERVA Ritenuto che il ricorso risulta tardivamente proposto, in violazione del termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. peri.; Considerato che, infatti, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con motivazione contestuale pronunciata alla presenza delle parti in data 13 dicembre 2021 è stato presentato in data 21 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Prs; idente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma 1, lett. a) cod. proc. peri.; Considerato che, infatti, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con motivazione contestuale pronunciata alla presenza delle parti in data 13 dicembre 2021 è stato presentato in data 21 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Prs; idente

Parole chiave

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inosservanza del termine istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo produzione tardiva di documenti termini processuali tardivo pagamento delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID ADIL nato il 04/02/1985 avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di PAVIA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; n OSSERVA Ritenuto che il ricorso risulta tardivamente proposto, in violazione del termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. peri.; Considerato che, infatti, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con motivazione contestuale pronunciata alla presenza delle parti in data 13 dicembre 2021 è stato presentato in data 21 gennaio 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Prs; idente