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Ordinanza — n. 23903/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23903/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MARIO nato a BENEVENTO il 14/04/1967 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale e negato la concessione delle attenuanti generiche senza motivare sul punto; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che la pena è stata già determinata in misura inferiore (sei mesi) al minimo edittale (un anno), anche considerando la concessione delle attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23903/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MARIO nato a BENEVENTO il 14/04/1967 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale e negato la concessione delle attenuanti generiche senza motivare sul punto; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che la pena è stata già determinata in misura inferiore (sei mesi) al minimo edittale (un anno), anche considerando la concessione delle attenuanti generiche;

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena alleggerimento della pena pena pecuniaria sospesa remissione della pena pena minima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MARIO nato a BENEVENTO il 14/04/1967 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale e negato la concessione delle attenuanti generiche senza motivare sul punto; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che la pena è stata già determinata in misura inferiore (sei mesi) al minimo edittale (un anno), anche considerando la concessione delle attenuanti generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il I sidente