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Ordinanza — n. 23902/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23902/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA PASQUALE nato a SANT'ANASTASIA il 25/04/1961 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto dal ricorrente, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del dolo di evasione, si rivela aspecifico, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato che il litigio con i familiari conviventi non poteva giustificare la condotta di evasione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a sollecitare un diverso apprezzamento di merito della Corte di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione procedure di ricorso condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale recupero dei costi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA PASQUALE nato a SANT'ANASTASIA il 25/04/1961 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto dal ricorrente, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del dolo di evasione, si rivela aspecifico, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato che il litigio con i familiari conviventi non poteva giustificare la condotta di evasione;

Considerato che, infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su mol:ivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a sollecitare un diverso apprezzamento di merito della Corte di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il