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Ordinanza — n. 23899/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding motivation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible because the appellant failed to specifically contest the court's reasoning on evidence evaluation and sentencing. The court held that generic complaints about insufficient motivation do not meet the requirements for cassation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it relies solely on generic allegations of insufficient motivation without specifically contesting the reasoning on the points in question.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility insufficient motivation complaint specific grounds requirement Article 606 c.p.p. sentencing determination motivazione sufficiente motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub
Ritenuto che, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CARLO nato a PALERMO il 23/12/1991 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'insufficienza della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove e alla mancata determinazione della pena nel minimo; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non contesta specificamente la motivazione della sentenza impugnata sul punto;

Ritenuto che, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa; Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono te stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Prfp