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Ordinanza — n. 23898/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23898/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALTAFOSSO GIUSEPPE nato a SAN PIERO PATTI il 15/10/1964 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata concessione della attenuante della provocazione è inammissibile, in quanto svolto meramente in fatto e, comunque reiterativo della medesima censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti e congrui argomenti dalla Corte di appello di Messina nella sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23898/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); Considerato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge conseguente all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è generico e, comunque, la stessa non potrebbe essere applicata, come rilevato nella sentenza di primo grado, pur non avendone l'imputato mai fruito, in ragione della condizione ostativa di cui all'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., avendo l'imputato riportato precedenti condanne per delitto; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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validità della tassazione fiscale contenzioso tributario diritti del contribuente sospensione della riscossione fiscale determinazione della tassa aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, relativo all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALTAFOSSO GIUSEPPE nato a SAN PIERO PATTI il 15/10/1964 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'inosservanza della legge penale in ordine alla mancata concessione della attenuante della provocazione è inammissibile, in quanto svolto meramente in fatto e, comunque reiterativo della medesima censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti e congrui argomenti dalla Corte di appello di Messina nella sentenza impugnata;

Considerato che il secondo motivo, relativo all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si risolve nella proposizione di una violazione dli legge non dedotta con i motivi di appello; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (ex plurimis:

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); Considerato che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge conseguente all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è generico e, comunque, la stessa non potrebbe essere applicata, come rilevato nella sentenza di primo grado, pur non avendone l'imputato mai fruito, in ragione della condizione ostativa di cui all'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., avendo l'imputato riportato precedenti condanne per delitto; Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore