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Ordinanza — n. 23897/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific comparison with first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first instance judgment lacked motivation regarding the exclusion of criminal liability for minor offenses, the denial of generic measures, and the recognition of recidivism. The court rejected these claims because they failed to specifically compare the contested reasoning with the actual motivations provided in the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a judgment for lack of motivation is inadmissible if the appellant's complaints do not specifically compare the alleged deficiencies with the actual reasoning contained in the contested decision.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal specific comparison recidivism recognition generic measures denial procedural costs Cassa delle ammende inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFRA FRANCESCO nato a ISERNIA il 03/11/1966 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce congiuntamente la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, per la mancata concessione delle generiche e per il riconoscimento della recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non si c:onfronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. peli., richiamandosi alla sentenza di primo in ragione della durata dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e dei irutili motivi che hanno sorretto l'azione;

Considerato che le censure proposte in ordine alla motivazione relativa alla mancata concessione delle generiche e al riconoscimento della recidiva, oltre ad essere meramente assertiva, si rivela generica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ma si limita a chiederne una revisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre iden