Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23895/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds contesting the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23895/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Francesco Esposito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for evasion and the application of specific legal provisions, but the court found his arguments generic and lacking specificity. Consequently, the appeal was rejected because it merely re-proposed reasons already examined and dismissed by the appellate court without providing new, concrete grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic and indeterminate grounds that merely re-propose reasons already examined and rejected by the court of appeal, lacking the necessary correlation between the arguments in the appealed decision and those supporting the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds cassation procedure specificity requirement re-proposed reasons bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 06/09/1976 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di evasione contestato all'imputato, con il secondo contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e con il terzo la violazione di legge conseguente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti;

Considerato che I motivi predetti sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09(2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr9