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Ordinanza — n. 23894/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it proposes a new factual evaluation rather than a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments constituted a request for a different factual assessment rather than a legal violation. Although formally citing procedural defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, the court determined the appellant was merely asking the supreme court to re-evaluate the evidence. Consequently, the appeal was rejected as the Court of Cassation lacks the power to substitute its own factual findings for those of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of factual elements for that of the court of first instance, and an appeal proposing a different factual reading is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation Court of Cassation powers Article 606 procedure judicial review limits censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che le censure predette sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art.606 cod.
art. 393 bis cod. pen
violazione di legge in ordine alla ritenuta, sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE ANTONIO nato a GALLIPOLI il 03/12/1978 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con due motivi, deduce congiuntamente vizi della motivazione e di . violazione di legge in ordine alla ritenuta, sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod. pen.;

Considerato che le censure predette sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle