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Ordinanza — n. 23893/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARCHIONE NICOLA nato a TERMOLI il 28/11/1970 SARCHIONE GIUSEPPE nato a TERMOLI il 20/12/1992 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti, con unico motivo, deducono l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il fatto sarebbe descritto da quello descritto nell'imputazione atteso che dalla relazione della polizia giudiziaria sarebbe emerso con chiarezza che gli imputati, al momento del controllo dei documenti da parte degli agenti di polizia, non avrebbero posto in essere alcuna minaccia ai danni degli operanti;

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la censura è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di inosservanza della legge penale, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione argomentazione nel merito lacune probatorie esame nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARCHIONE NICOLA nato a TERMOLI il 28/11/1970 SARCHIONE GIUSEPPE nato a TERMOLI il 20/12/1992 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti, con unico motivo, deducono l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il fatto sarebbe descritto da quello descritto nell'imputazione atteso che dalla relazione della polizia giudiziaria sarebbe emerso con chiarezza che gli imputati, al momento del controllo dei documenti da parte degli agenti di polizia, non avrebbero posto in essere alcuna minaccia ai danni degli operanti;

Considerato che la censura è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di inosservanza della legge penale, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre id