Ordinanza — n. 23892/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO BERNARDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/04/1986 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23892/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la Corte di appello ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità, escludendo la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e che le condotte di reato accertate sono state poste in essere in violazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 14411. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO BERNARDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/04/1986 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente le statuizioni della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul punto da parte della Corte di legittimità;
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che parimenti aspecifico, in quanto privo di una puntuale critica alla sentenza impugnato, si rileva il secondo motivo di ricorso relativo alla violazione di legge asseritamente conseguente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
Ritenuto che la Corte di appello ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità, escludendo la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e che le condotte di reato accertate sono state poste in essere in violazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. 14411. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore I