Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant violating mandatory defense representation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, violating mandatory procedural requirements. The appellant argued for excessive sentencing, but the court noted that under the 2017 legislative reform, such appeals must be signed by registered defense attorneys to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 103/2017: Appeals against any judicial decision, including precautionary measures, must be submitted by registered defense counsel; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC MISEL nato a MILANO il 21/05/1987 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce «eccessività della pena inflitta - mancato riconoscimento della pena nei minimi edittali»; Rilevato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt.571 e 613 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in2mmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr,o2 idente