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Ordinanza — n. 23888/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising a new aggravating circumstance not contested in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it introduced a new legal argument regarding an aggravating circumstance that was never contested in the appellate proceedings. The appellant argued that the lower court failed to recognize the aggravating circumstance under Article 61(2) of the Penal Code, despite the lack of a specific defense on this point. The court ruled that such arguments must have been raised in the appeal to be considered, citing established procedural rules that bar new issues at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it raises a legal issue not deduced in the appeal motives, as it violates the principle of contradiction and procedural economy.

Parole chiave

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inadmissible appeal new legal argument lack of contestation procedural economy cassation admissibility circostanza aggravante ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che il motivo deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si risolve nella proposizione di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile, ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
pen., in quanto si risolve nella proposizione di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOSEPH KELVIN - C.U.I. 05FGQS3 nato il 01/10/1999 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente censura la violazione di legge, relativamente al delitto di cui al capo 3) dell'imputazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., pur in difetto di una compiuta contestazione del fine perseguito dall'agente;

Considerato che il motivo deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si risolve nella proposizione di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (ex plurimis: Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. VI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr ident