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Ordinanza — n. 23886/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding Article 99 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated general principles of recidivism without contesting the specific reasoning of the lower court's judgment. The appellant argued for a review based on Article 99 of the Penal Code, but failed to provide concrete arguments linking the facts to the legal provision. The court ruled that generic arguments repeating reasons already examined and rejected by the appellate court do not constitute a valid ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, or merely a repetition of principles already examined and rejected by the court of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds Article 99 Penal Code recidiva principles generic arguments rejection motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez.
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABO SECK SECK nato il 08/10/1997 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art.99 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza in tema di recidiva, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata sul punto;

Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il F