Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes a re-evaluation of facts rather than a legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments amounted to a re-evaluation of factual findings rather than a challenge to legal application. Although the appellant formally cited procedural defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, the court determined these were merely requests for a different assessment of the evidence. Consequently, the appeal was rejected as it exceeded the cassation court's authority to review only questions of law, not the merit of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; The cassation court lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements established by the lower court, and mere proposals for a different factual assessment do not constitute a valid ground for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABELLA ACCURSIO nato a SCIACCA il 17/11/1996 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con due motivi, deduce congiuntamente vizi della motivazione e di violazione. di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione accertato e in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
Considerato che le censure predette sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, coli proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi rilevanti ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibg con la condanna Vi ciascuno] dee ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. holl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr ident