Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific engagement with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a generic error in the application of Article 612 of the Penal Code without addressing the specific factual findings. The court rejected this because the appeal failed to engage with the lower court's detailed reasoning regarding the victim's moral injury caused by the defendant's verbal and gestural expressions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. pen.; Cassation appeals based on generic and indeterminate grounds that merely restate reasons already examined and rejected by the appellate court, or lack a necessary correlation between the appealed decision's reasoning and the grounds of the appeal, are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE MARCO nato a TORINO il 25/11/1972 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;• OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la configurabilità del reato contestato, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto, che ha evidenziato l'idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima in ragione delle espressioni verbali e gestuali rivolte dall'imputato alla persona lesa e delle condizioni di contesto;
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr id