Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper legal argument and lack of specific motivation criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for a different sentencing assessment under Article 337 of the Penal Code and claimed illogical reasoning, but the Court found the legal argument violated procedural rules regarding the scope of cassation review. Furthermore, the criticism of the sentencing motivation was deemed too general and lacked specific proof of illogicality, as the Court cannot re-evaluate factual elements reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to substitute its own factual evaluation for the trial court; appeals must cite specific legal errors, not merely propose alternative factual assessments or general principles without demonstrating the illogicality of the specific ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO LUIGI nato a STANS( SVIZZERA) il 16/02/1973 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce congiuntamente l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento san2ionatorio; Considerato che la censura relativa all'art. 337 cod. pen. è proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di inosservanza della legge penale, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che la censura relativa alla motivazione della determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifica, in quanto il ricorrente si limita a ribadire i principi che regolano tale operazione da parte del giudice, senza dimostrare l'illogicità delle statuizioni della sentenza impugnata sul punto;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il